ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CiaoLapo APS ETS
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
L’associazione con denominazione CiaoLapo APS ETS, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata “associazione”, è un’associazione di promozione sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato Codice del Terzo Settore, e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Prato, in via degli Abatoni 11/11 e durata illimitata.
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
ART. 2
(Finalità, scopo e attività)
2.1 Quadro teorico di riferimento
CiaoLapo è una associazione apartitica e aconfessionale che opera nel settore della salute perinatale in Italia e all’estero.
CiaoLapo persegue le proprie finalità statutarie valorizzando la qualità delle relazioni tra le persone e il benessere della collettività nell’ottica del rispetto reciproco e del coinvolgimento di tutte le parti interessate per il miglioramento della qualità della vita e del benessere generale del singolo, della famiglia e della società.
Dal punto di vista dell’approccio alla salute, CiaoLapo riconosce ed applica i principi della Medicina Basata sulla Narrazione (Narrative-Based Medicine, NBM) che prende in considerazione l’essere umano nella interezza della sua vita e nell’intreccio dei rapporti sociali, nell’ambito dei quali deve fare i conti con la malattia e con la sofferenza. Secondo questo approccio, malattia e sofferenza non rappresentano soltanto un mero dato clinico-diagnostico fine a se stesso, ma caratterizzano e influenzano (essendone a loro volta influenzati) le relazioni sociali della persona (di coppia, familiari, lavorative etc), possiedono significati simbolici e possono essere affrontate da molteplici punti di vista. L’approccio della Medicina Basata sulla Narrazione non si contrappone, ma si affianca a quello della Medicina Basata sulle Prove di Efficacia (Evidence-Based Medicine, EBM) che CiaoLapo persegue come strumento necessario dal punto di vista clinico e di ricerca per fornire ad ogni soggetto l’intervento diagnostico, preventivo e terapeutico che si dimostri più opportuno per il suo caso.
Il concetto di cura che deriva da questo quadro costituisce la cornice etica di CiaoLapo: la tutela della salute (cure) è legata a doppio filo all’etica della assistenza (care), al cui centro stanno i concetti di rispetto, di non giudizio e di reciprocità. Tra le attività della associazione, tali principi si manifestano specialmente nella promozione dei gruppi di auto-aiuto e nel sostegno a tutte le esperienze di perdita perinatale, indistintamente, a qualunque età gestazionale o post-natale, per qualunque causa e in qualunque tipologia di famiglia.
2.2 Finalità
L’associazione ha come finalità:
- la promozione e la diffusione delle buone pratiche nell’area della salute perinatale e la divulgazione scientifica e pubblica delle conoscenze in materia, nonché lo sviluppo di linee di ricerca in medicina, psicologia, psichiatria, psicoterapia, sociologia, antropologia, pedagogia e discipline affini, relativamente a salute perinatale, psicologia e psichiatria perinatale, tutela della gravidanza a basso ed alto rischio e loro complicanze psichiche e fisiche, prevenzione e sostegno in caso di perdita fetale e neonatale in tutte le epoche gestazionali e nel primo anno di vita, compresa l’abortività, la poliabortività, il fallimento dei percorsi di procreazione medicalmente assistita e più in generale tutto ciò che è riconducibile alla tutela e alla promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale della madre, della coppia e del bambino;
- lo sviluppo e la applicazione di linee di ricerca e di intervento sul tema della salute perinatale, anche relativamente agli aspetti di epidemiologia, prevenzione, salute pubblica, medicina traslazionale, farmacologia, tossicologia e ricerca di base e clinica, con riferimento anche alle medicine e pratiche non convenzionali, in un’ottica di medicina basata sulle prove di efficacia;
- la progettazione, la promozione e la realizzazione di attività di sostegno psicologico individuale, di coppia o di gruppo, con modalità vis a vis o a distanza per i singoli genitori, le coppie e le famiglie che hanno ricevuto una diagnosi infausta (infertilità, morte fetale, patologia fetale) o affrontato una perdita perinatale, per le coppie impegnate in una gravidanza successiva ad un lutto o in un percorso adottivo/affidatario e più in generale per tutte le persone con un’esperienza precedente di perdita perinatale che si confrontano con difficoltà nell’ elaborare il lutto o a vivere una nuova genitorialità;
- la progettazione, la promozione e la realizzazione di attività di sostegno psicologico per bambini e per adolescenti colpiti da lutto perinatale e la promozione di progetti educativi e psico-educativi rivolti alle famiglie, agli insegnanti e alle scuole di ogni ordine e grado sul ciclo di vita, sull’attesa, sulla nascita, sulla morte e sul morire attraverso la letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e i diversi linguaggi narrativi di volta in volta disponibili;
- la progettazione, la promozione e la realizzazione di percorsi integrati di rete (incluse le linee-guida) tra ospedale e territorio e tra operatori sanitari dei reparti ospedalieri e dei consultori, per favorire la corretta presa in carico della donna e della coppia, promuovere una corretta diagnosi ed un corretto inquadramento delle problematiche di salute presentate dalla donna, dalla coppia o dal loro bambino deceduto, comprese le problematiche di tipo psichico, al fine di promuovere un corretto percorso di terapia medica e psicologica delle donne, delle coppie e delle famiglie con esperienza di lutto perinatale o di gravidanza successiva a una precedente perdita;
- la progettazione, la promozione e la realizzazione di progetti di prevenzione e di educazione relativamente all’adozione di stili di vita salutari (attività fisica e sportiva, alimentazione sana, astinenza da alcool, fumo e altre sostanze e comportamenti di abuso) nelle popolazioni di bambini e bambine, adolescenti, uomini e donne in età fertile.
2.3 Scopo e attività
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
b) interventi e prestazioni sanitarie,
con particolare riferimento (ma non esclusivamente) a:
- promozione e offerta di servizi di consulenza e inquadramento con operatori e specialisti in ginecologia, ostetricia, anatomia patologica, psicologia del lutto, psicotraumatologia e counselling;
- sviluppo e promozione di linee guida aziendali, regionali e nazionali sulla salute perinatale sul benessere bio-psico-sociale di madre, padre e bambino, sull’assistenza alla perdita in gravidanza e dopo il parto e alle gravidanze successive a un lutto;
- supporto mediante intervisione via mail, chat e quando possibile vis a vis agli operatori coinvolti nell’assistenza di famiglie colpite da lutto perinatale.
g) formazione universitaria e post-universitaria,
con particolare riferimento (ma non esclusivamente) a:
- formazione degli operatori nelle seguenti aree: psicologia e psichiatria perinatale, psicologia e psicopatologia del lutto, sviluppo e applicazione di linee guida e protocolli internazionali, tecniche di comunicazione in emergenza/urgenza e nelle situazioni post-traumatiche, relazione d’aiuto e sviluppo delle competenze relazionali, gestione delle gravidanze successive ad una perdita; gestione del post-partum e del puerperio; prevenzione, salute pubblica ed epidemiologia perinatale; farmacologia, terapia e tossicologia perinatale;
- collaborazione per la stesura di progetti di ricerca e tesi di laurea e formazione post-laurea (master, dottorati, corsi di perfezionamento, etc…) universitari e non, nelle seguenti aree: psicologia e psichiatria perinatale, psicologia e psicopatologia del lutto, sviluppo e applicazione di linee guida e protocolli internazionali, tecniche di comunicazione e sviluppo delle competenze relazionali, gestione delle gravidanze successive ad una perdita; gestione del post-partum e del puerperio; prevenzione, salute pubblica ed epidemiologia perinatale; farmacologia, terapia e tossicologia perinatale.
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale,
con particolare riferimento (ma non esclusivamente) a:
- realizzazione e promozione della ricerca di base, clinica, psicologica, umanistica e traslazionale in particolare nelle seguenti aree: psicologia e psichiatria perinatale, psicologia e psicopatologia del lutto, sviluppo e applicazione di linee guida e protocolli internazionali, tecniche di comunicazione e sviluppo delle competenze relazionali, gestione delle gravidanze successive ad una perdita; gestione del post-partum e del puerperio; prevenzione, salute pubblica ed epidemiologia perinatale; farmacologia, terapia e tossicologia perinatale.
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
con particolare riferimento (ma non esclusivamente) a:
- realizzazione di iniziative, eventi o attività a carattere scientifico, divulgativo o culturale, di promozione delle conoscenze sulla prevenzione della morte perinatale, sui possibili fattori di rischio e sul corretto percorso diagnostico dopo aborto spontaneo e morte in utero, con particolare riferimento alla gestione della perdita e più in generale alla salute perinatale, alla psicologia perinatale e alle altre tematiche oggetto della associazione;
- organizzazione, promozione e partecipazione a giornate locali, nazionali e internazionali di sensibilizzazione nell’ambito della salute e del benessere bio-psico-sociale in ambito perinatale, tra le quali in particolare: BabyLoss Awareness Day (15 Ottobre), World Prematurity Day (17 Novembre), World Birth Defects Day (3 Marzo), Maternal Mental Health Awareness Day (2 Maggio) e altre giornate sullo stesso tema;
- organizzazione, promozione e partecipazione ad iniziative sociali di consapevolezza e ricordo;
- realizzazione, pubblicazione e/o promozione di testi di divulgazione scientifica, psicologica, di formazione, umanistici, o di narrativa, sui temi oggetto della associazione;
- realizzazione di campagne informative, opuscoli, volantini e materiale informativo e divulgativo sui temi oggetto della associazione;
- realizzazione, pubblicazione e/o promozione di progetti fotografici, artistici, film, opere musicali, documentari e altre opere audiovisive o multimediali sui temi oggetto della associazione.
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con particolare riferimento (ma non esclusivamente) a:
- sensibilizzazione sulle buone pratiche di assistenza, sostegno e di cura della donna e della coppia prima del concepimento, durante la gravidanza e dopo la nascita, incluse le donne e le coppie con fattori di rischio o patologie già note;
- sensibilizzazione e divulgazione delle linee guida e delle linee di indirizzo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di altri autorevoli enti nazionali e internazionali relative alla tutela della salute riproduttiva e perinatale, inclusa la salute psicologica e il benessere bio-psico-sociale di madri, padri, coppie e bambini e la promozione dell’allattamento al seno;
- sensibilizzazione e divulgazione dei diritti della donna, della coppia e del bambino durante la gravidanza, il travaglio, il parto e dopo la nascita, inclusi i diritti dei genitori con morte prenatale pregressa o in atto;
- sensibilizzazione, educazione e contrasto al fenomeno dell’abuso e mancanza di rispetto durante la gravidanza, il travaglio, il parto e il puerperio, compreso l’abuso psicologico e verbale, con particolare attenzione alle situazioni ad alta complessità traumatica, ovvero in presenza di patologia materna fisica o psichica, di patologia del feto o del neonato, di perdita perinatale;
- sensibilizzazione e divulgazione delle buone pratiche per un corretto sostegno in caso di perdita perinatale (esempio: raccolta dei ricordi, offerta di informazioni scritte in un linguaggio semplice sulle principali decisioni da prendere quando muore un bambino, impiego delle memory box, etc…);
- divulgazione, promozione ed eventuale miglioramento delle leggi e dei regolamenti relativi alla salute perinatale (esempio: norme sulla sepoltura, sull’astensione dal lavoro, sugli approfondimenti diagnostici etc..) e tutela anche in ambito legale e legislativo dei diritti dei genitori dopo la perdita;
- sensibilizzazione e attività di accoglienza e supporto ai genitori in lutto con i gruppi di automutuoaiuto e con incontri individuali con personale formato, sia vis a vis che a distanza sul web, nel forum, in gruppi facilitati online e nei social network dell’associazione;
- promozione del diritto alla salute materno infantile e del diritto al corretto inquadramento diagnostico degli eventuali fattori di rischio e delle patologie in atto della donna, della coppia e del bambino che abbiano pregiudicato il concepimento, l’esito di una gravidanza o possano pregiudicare le gravidanze successive;
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di Amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di Amministrazione una domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.
L’Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di Amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5 dello statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata su incarico della Associazione;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, esclusione e recesso.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
– l’Assemblea;
– l’Organo di Amministrazione;
– l’Organo di Controllo, ove nominato al superamento delle soglie previste per legge;
– il Comitato Scientifico.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, inviata, anche per posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto per cassa, o del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il Rendiconto per Cassa, o il Bilancio di Esercizio e l’eventuale Bilancio Sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulla esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti;
– delibera lo scioglimento;
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza in prima convocazione di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 8
(Organo di amministrazione)
L’Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– eleggere le cariche al suo interno;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il rendiconto per cassa, o il Bilancio di Esercizio e l’eventuale Bilancio Sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione degli associati;
– proporre l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 2 e 3, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono sempre rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni dell’Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Prima della scadenza del mandato dell’Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina degli organi associativi.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10
(Organo di controllo)
L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
(Comitato Scientifico)
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri che durano in carica 3 anni e comunque fino a revoca e possono essere rinominati.
Possono fare parte del Comitato Scientifico ricercatori e professionisti dell’area perinatale e materno-infantile di provata esperienza.
L’Organo di Amministrazione nomina i membri e il Coordinatore del Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico supporta l’Organo di Amministrazione nella definizione delle linee strategiche della associazione e nella valutazione dei progetti.
ART. 12
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell’apposito registro.
ART. 13
(Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 13, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 15
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
ART. 16
(Rendiconto per cassa o Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il rendiconto per cassa, o il bilancio di esercizio nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 17
(Informativa sociale e Bilancio sociale)
L’associazione, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, deve:
– pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;
– redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
ART. 18
(Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all’Organo di Amministrazione.
ART. 19
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo Settore.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 20
(Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
ART. 22
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.